Come assicurare un’auto che possiede una targa di prova? Fino a qualche anno fa, la targa di prova veniva rilasciata esclusivamente a veicoli non immatricolati che dovevano essere trasferiti su strada per collaudi o prove tecniche. Di conseguenza, l’RC Auto veniva stipulata sulla targa temporanea e non sul veicolo. Con il Decreto Infrastrutture, nel 2021 l’applicazione della targa di prova è stata estesa anche ai veicoli già immatricolati che, per ragioni aziendali, sono spesso giacenti e privi di assicurazione. In questo caso, l’assicurazione viene stipulata sul veicolo e non sulla targa di prova.
Targa di prova auto: cos’è?
Quando un autoveicolo ha la necessità di essere sottoposto a prove tecniche da parte di aziende operanti nel settore automobilistico, ma non è ancora immatricolato, oppure possiede la carta di circolazione ma non la RC Auto, è necessario che sia identificato tramite una targa di prova.
Questa tipologia di targa è temporanea e non sostituisce in alcun modo la targa ufficiale. Infatti, quando il veicolo termina di essere utilizzato per esigenze speciali e viene usato in maniera ordinaria, la targa di prova deve essere prontamente sostituita dalla targa regolare.
Ma come funziona la circolazione con la targa di prova, chi può utilizzarla e cosa prevede l’assicurazione? Lo vediamo subito di seguito.
Com’è fatta e quando si deve utilizzare la targa di prova?
La targa di prova è composta da due primi caratteri alfanumerici, a cui seguono la lettera P e altri cinque caratteri alfanumerici. Come nel caso delle targhe ordinarie, anche la targa di prova ha lo sfondo bianco e deve essere collocata nella parte posteriore dell’auto.
È una targa temporanea che sopperisce alla targa ordinaria, e deve essere esclusivamente utilizzata in occasione di prove, collaudi tecnici, dimostrazioni o trasferimenti di un veicolo, oppure per questioni legate alla vendita da parte degli esercizi commerciali operanti nel settore automobilistico.
Le normative sull’utilizzo della targa di prova: prima e dopo
Fino al 2020, il D.P.R. del 24 novembre 2001, n. 474 prevedeva che le targhe di prova si applicassero ai soli veicoli non immatricolati che avessero esigenze speciali, come collaudi o necessità tecniche. La Cassazione riteneva, infatti, che la targa di prova dovesse sopperire esclusivamente alla mancanza della documentazione propedeutica alla circolazione dell’autoveicolo (quindi, alla carta di circolazione e all’immatricolazione).
A fronte di questo, la targa di prova non sanava però né la mancanza di revisione, né quella di assicurazione RC Auto che molti concessionari o addetti del settore non avevano interesse a stipulare nei propri mezzi usati o giacenti, ma comunque immatricolati. Per cui, nel caso in cui avessero dovuto movimentarli per fini lavorativi, ne erano impossibilitati. La legge parlava chiaro: nel caso di un mezzo già immatricolato, non era possibile ottenere una targa di prova.
Cosa prevede la legge dal 2021?
La questione sulla regolamentazione inadeguata delle targhe di prova è stata ripresa nel 2020, dopo l’infortunio di un dipendente di un’officina, che per effettuare un test si trovava a bordo di un’auto con targa temporanea. A seguito di quell’evento, la Corte di Cassazione condannò l’officina ma sollevò, come comprensibile, un grosso problema per tutti i concessionari e le officine di riparazione che, come dicevamo, si vedevano costretti a non poter movimentare veicoli di seconda mano per la rivendita (quindi già immatricolati), oppure tutti quei mezzi strettamente connessi alla propria attività, spesso giacenti e senza assicurazione.
Urgeva trovare, quindi, una soluzione a tutela degli esercenti del settore automobilistico. Con il decreto legge “Infrastrutture” (D.L. n. 121 del 10 settembre 2021), approvato nel 2021 in seguito alle richieste del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile, l’utilizzo della targa di prova si è esteso anche ai veicoli già immatricolati (art. 93 c.d.s.) e a quelli senza revisione (art. 80 c.d.s.), sia allo scopo di effettuare prove tecniche, sia di vendita.
Citando testualmente il nuovo Decreto Infrastrutture, si può dunque affermare che: «L’autorizzazione alla circolazione di prova di cui all’articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 2001, n. 474, può essere utilizzata per la circolazione su strada dei veicoli non immatricolati e di quelli già muniti della carta di circolazione, anche in deroga agli obblighi di revisione, qualora detti veicoli circolino su strada per esigenze connesse a prove tecniche, sperimentali o costruttive, dimostrazioni o trasferimenti, anche per ragioni di vendita o di allestimento».
Allo scopo di evitare abusi nell’utilizzo delle targhe di prova, tale aggiornamento prende in considerazione anche il numero massimo di targhe temporanee rilasciabili a ogni singola attività, a seconda del tipo di esercizio e del numero di operatori.
Da chi viene rilasciata la targa di prova?
La targa di prova viene rilasciata esclusivamente dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, per il tramite degli uffici della Motorizzazione Civile dopo l’espletamento di un particolare iter burocratico da parte degli esercizi connessi al settore automobilistico.
Chi può circolare con la targa di prova?
Coloro che la possono richiedere sono tutti quegli esercizi la cui attività è connessa, come dicevamo, al settore automobilistico e hanno la necessità di trasferire, movimentare e collaudare veicoli per il proprio lavoro:
- Concessionarie;
- Costruttori di veicoli, carrozzerie e pneumatici;
- Autofficine meccaniche;
- Aziende di trasporto veicoli;
- Università e/o enti di ricerca e sperimentazione in ambito automobilistico.
Nessuna possibilità invece viene data ai privati, che non possono portare avanti la richiesta.
Dopo l’ottenimento dell’autorizzazione, la targa di prova ha un anno di validità e viene rilasciata al titolare dell’autorizzazione. In questo caso, il titolare coincide con chi porta avanti la richiesta, che per esempio può essere il proprietario di un’officina meccanica o una concessionaria, che è anche il solo che può guidare l’auto. La guida dell’auto con targa di prova può essere effettuata anche da un collaboratore del titolare, previo il possesso di una delega ufficiale.
Come si ottiene la targa di prova e quanto costa?
Per inoltrare la richiesta di targa di prova, i soggetti specificati nel precedente paragrafo sono tenuti a compiere i seguenti passaggi:
- Presentare la certificazione di iscrizione della propria attività al Registro delle Imprese, oppure un’autocertificazione che attesti il REA e la registrazione dell’azienda presso la Camera di Commercio;
- Pagare le quote previste tramite i bollettini forniti dalla Motorizzazione o dall’ACI: il primo pari a 10,20 € per la richiesta, il secondo di 32 € e il terzo di 18,37 €;
- Richiedere l’autorizzazione per la targa di prova tramite il modello TT2119 allegando le ricevute di pagamento e inoltrando il tutto alla Motorizzazione della provincia in cui ha sede l’azienda;
- Aspettare il disbrigo della pratica e attendere l’autorizzazione insieme alla targa di prova in versione cartacea.
L’autorizzazione è valida per un anno in tutta Italia e in Austria, San Marino e Germania. Può essere utilizzata per un solo veicolo e deve essere sempre conservata a bordo del veicolo che possiede la targa corrispondente. Può anche essere trasferita da un veicolo all’altro, purché il veicolo su cui la si vuole trasferire abbia le stesse caratteristiche meccaniche del veicolo per cui è stata emessa. Alla luce di questo, è facile comprendere che tale documento segue sempre la targa e non il veicolo.
Assicurazione con targa di prova: quello che c’è da sapere
Come previsto dall’art.122 del Codice delle Assicurazioni, ogni veicolo immatricolato che circoli su strada deve essere coperto da una RC Auto a tutela di eventuali incidenti provocati o subiti.
Anche le vetture con targa di prova, che hanno necessità di essere trasferite o messe su strada per collaudi tecnici o a scopi commerciali, devono essere ovviamente coperte da un’assicurazione. Se l’auto interessata non è immatricolata e dunque non possiede un’assicurazione propria, sarà necessario stipulare la RC Auto sulla targa di prova e non sul veicolo. Mentre se il mezzo è già immatricolato ma possiede una targa di prova, l’assicurazione che risponde sarà la RC Auto del veicolo e non quella della targa di prova.
L’assicurazione sulla targa di prova deve essere stipulata dal titolare dell’autorizzazione alla targa di prova; quindi, in questo caso, l’assicurazione non fa capo al proprietario del veicolo come nel caso della RC Auto, ma segue solo la targa per la quale è stata stipulata.
Quanto costa l’assicurazione di una targa prova?
Nel caso di un veicolo con targa di prova già immatricolato, o non ancora immatricolato, è importante sapere preventivamente come stipulare una polizza RC Auto e quale costo si dovrà sostenere.
Le aziende che utilizzano targhe di prova sui propri mezzi possono scegliere tra vari tipi di contratti assicurativi, anche online, a seconda delle necessità:
- Assicurazione annuale;
- Assicurazione mensile;
- Assicurazione giornaliera (meno disponibile sul mercato rispetto alle altre);
- Contratto di flotta per grandi parchi auto e per le prove su strada (RCA inclusa).
Il costo medio per assicurare una targa di prova, a seconda del tipo di contratto prescelto, varia da regione a regione e oscilla tra 600 € fino a oltre 1.000 € l’anno.
In base alla scelta del contratto variano anche i massimali assicurativi, anche se generalmente sono simili per auto, moto e macchine agricole: non scendono sotto i 7.500.000 € per sinistro, 6.000.000 € per persona e 1.500.000 per animali e cose.
Cosa fare in caso di smarrimento o furto della targa di prova
Se la targa di prova venisse smarrita oppure sottratta illegalmente, è necessario sporgere denuncia alle autorità competenti entro 48 ore dall’evento. Successivamente, è possibile richiedere l’autorizzazione per una nuova targa di prova in sostituzione di quella smarrita o sottratta.
Le sanzioni in caso di targa di prova non idonea
Per l’utilizzo della targa di prova non esistono limiti di giorni orari. L’unico obbligo da osservare è quello relativo all’effettivo uso della targa per gli scopi consentiti dalla legge: prove tecniche, trasferimenti, dimostrazioni, allestimenti.
La targa di prova non è quindi considerata idonea quando viene utilizzata al di fuori di questi scopi, oppure se il conducente viola il Codice della Strada.
In questi casi, la sanzione può andare dai 90 ai 700 € a seconda della gravità dell’infrazione. Se durante la messa in circolazione dell’auto da collaudare o da trasferire non venisse esibita la targa di prova, la multa ammonta invece tra 25 € e 99 €.