Novità all’orizzonte per l’assicurazione delle auto d’epoca e dei veicoli di interesse storico e collezionistico. Si va verso soluzioni più flessibili rispetto alla classica RC Auto annuale. Scopriamo i contenuti del decreto in arrivo.

Il decreto legislativo sull’assicurazione auto, attualmente in fase di discussione in Parlamento dopo essere stato approvato in Consiglio dei Ministri, recepisce la direttiva UE 2021/2118 e introduce cambiamenti per i proprietari di auto ferme, veicoli storici e d’epoca e mezzi impiegati solo stagionalmente o nelle competizioni sportive.

In linea generale, per queste categorie di veicoli a motore non sarà più obbligatoria la normale polizza, introducendo così una maggiore flessibilità senza ulteriori costi per lo Stato né aggravi sui cittadini. Si punta così a definire i confini dell’obbligo assicurativo, chiarendo chi deve davvero pagare la RC Auto in base al reale utilizzo del veicolo posseduto.

Approfondiamo la nuova disciplina relativa alle auto d’epoca e alle auto storiche, passando poi alle altre misure .

Auto d’epoca e auto storiche: la differenza

Anche se i due termini vengono spesso utilizzati come sinonimi, auto storiche e auto d’epoca sono diverse (così come moto storiche e moto d’epoca) e la differenza è definita dal Codice della Strada.

Le auto e moto d’epoca sono vetture cancellate dal Pubblico Registro Automobilistico (PRA), in quanto destinate alla conservazione in musei o locali pubblici e privati. Sono dunque prive di requisiti e dispositivi adeguati alla circolazione. In caso di manifestazioni o raduni, devono disporre di autorizzazione e targa auto provvisoria. Inoltre, devono avere almeno 30 anni.

Le auto storiche, così come le moto storiche, possono invece circolare e devono essere iscritte in uno dei registri ASI, Storico Lancia, Italiano FIAT, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI, che certificano data di costruzione (minimo 20 anni fa) e requisiti tecnici. Sono definite veicoli di interesse storico e collezionistico, poiché è necessario che conservino le originali caratteristiche di fabbricazione.

Per entrambe le categorie sono previste esenzioni o riduzioni dell’assicurazione e del bollo auto.

Assicurazione auto d’epoca e storiche: le novità

Secondo il nuovo decreto, chi possiede veicoli d’epoca e storici non avrà più l’obbligo di stipulare un’assicurazione per la responsabilità civile basata sul rischio di movimento degli stessi.

Al suo posto, saranno sufficienti polizze in cui siano indicati separatamente il rischio statico, vale a dire il rischio che il veicolo possa causare danni anche se fermo o in esposizione (ad esempio per caduta da supporti, incendio, corto circuito), e il rischio di movimento (che non sarà sempre previsto).

Alla base di questa misura è il fatto che i veicoli d’epoca e di interesse storico e collezionistico hanno un minore tasso di incidenti stradali, essendo spesso esposti in spazi museali oppure mantenuti in garage. Ferma restando, ovviamente, l’obbligatorietà di un’assicurazione auto anche se ferma.

I mezzi storici e d’epoca in Italia sono, in base ai dati della Motorizzazione Civile aggiornati al 2025, 309.899219.456 auto e 90.443 moto – pari allo 0,53% del parco circolante totale (58.286.115 veicoli). Una volta entrato in vigore il decreto, potranno godere di una migliore polizza auto, più confacente alle reali esigenze di chi li possiede.

RC Auto: le altre misure in arrivo

Il decreto legislativo in esame in Parlamento modifica inoltre le norme assicurative per alcune categorie di veicoli, che diventano così esenti dalla tradizionale assicurazione di durata annuale.

Auto ferme

Le norme già prevedono che un’auto sia provvista di polizza RC attiva anche se resta ferma nel box per un periodo prolungato. Nessun ostacolo, ovviamente, in tutti i casi in cui è già consentito sospendere l’assicurazione.

L’assicurazione non è obbligatoria solo quando il veicolo è ridotto in stato di rottame o sprovvisto di parti essenziali per il corretto funzionamento, come il motore o altri componenti tali da renderne impossibile l’uso. Invece, nel caso in cui sia “potenzialmente circolante”, cioè privo di parti facilmente reinstallabili come ruote e batteria auto, deve essere assicurato.

Utilizzo stagionale

Chi usa il mezzo solo in alcuni periodi dell’anno potrà stipulare un’assicurazione temporanea di durata inferiore ai 12 mesi, detta polizza infra-annuale.

Questa possibilità riguarda situazioni come auto presso la seconda casa, camper per viaggi, moto per tour nelle stagioni calde, motoscafi e natanti. Il principio di base è far pagare la copertura soltanto per il periodo in cui si utilizza realmente il veicolo.

Auto per gare e competizioni

Per quanto riguarda auto e moto impiegate in gare e competizioni sportive di ogni genere, sarà possibile per gli organizzatori stipulare un’assicurazione per la responsabilità civile generale.

La modifica si è resa necessaria per tutelare il settore dell’automobilismo sportivo italiano. Lo scopo è evitare di gravarlo con ulteriori costi derivanti dall’obbligo di RC auto tradizionale, anche se le gare si svolgono su circuiti chiusi o su strade interdette alla circolazione.

IVASS più forte

Il decreto consolida il ruolo dell’IVASS, l’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni, ente che controlla il settore per assicurare equilibrio e trasparenza, contrastando fenomeni come, ad esempio, le assicurazioni false online e le altre truffe delle assicurazioni.

L’IVASS avrà il compito di determinare le indicazioni aggiuntive all’attestazione sullo stato del rischio, rispetto a quelle previste dal modello europeo. Dovrà altresì stabilirne la validità (non inferiore a 12 mesi) e individuare i termini di decorrenza e durata del periodo di osservazione del rischio. In particolare, l’attestazione deve comprendere i dati relativi ai sinistri e al conducente.