Come ogni altro tributo, anche la tassa automobilistica va in prescrizione. I termini di prescrizione del bollo auto sono ben definiti e, una volta trascorsi, le regioni non possono più richiederne il pagamento.

Il bollo auto, la tassa automobilistica che va a colpire chiunque sia proprietario di un veicolo, è gestita autonomamente dalle Regioni (con o senza l’intervento dell’Agenzia delle Entrate) e il suo pagamento è soggetto a termini ben precisi.

In linea generale, la scadenza del bollo dipende dal mese di immatricolazione del veicolo. Ad esempio, per essere in regola, il proprietario di un mezzo immatricolato a febbraio deve rinnovare il bollo entro la fine di marzo.

Nel caso in cui il proprietario non dovesse pagare, la regione può inviare un avviso di pagamento a seguito di accertamento. Tuttavia, come ogni altro tributo, anche il bollo auto va in prescrizione. Ciò significa che le Regioni e l’AdE possono chiedere il pagamento solo entro un certo termine e, una volta superato, questo non è più dovuto.

I termini di prescrizione del bollo auto sono:

  • Entro 5 anni in Piemonte;
  • Entro 3 anni in tutte le altre regioni.

Tali termini decorrono dal primo gennaio dell’anno successivo a quello in cui la tassa avrebbe dovuto essere pagata, mentre il termine di prescrizione cade al 31 dicembre del terzo anno successivo. Per esempio, in caso di bollo da corrispondere a maggio 2023, i tre anni decorrono dal 1° Gennaio 2024 e scadono il 31 dicembre 2027.

Nel calcolo della prescrizione del bollo auto va però considerata l’eventuale ricezione di un avviso di accertamento. Nel caso, infatti, il calcolo dei tre anni si ferma e ricomincia da zero il giorno successivo a quello in cui è stata ricevuta la richiesta.

Il termine dei tre anni vale anche in caso di ricezione di cartelle esattoriali. La legge infatti non indica dei termini precisi per la prescrizione delle cartelle, ma la Cassazione ha indicato di applicare le regole delle imposte alle quali queste si riferiscono.

Il ricorso in caso di prescrizione del bollo

Se hai ricevuto un avviso di accertamento e ti accorgi che riguarda un bollo auto ormai prescritto, puoi presentare ricorso presso la Commissione tributaria del tuo territorio, entro e non oltre 60 giorni dalla notifica dell’atto. Oltre questo termine, perdi il diritto di agire in giudizio e di far valere la prescrizione.

Un iter simile (con i medesimi termini) va seguito anche quando l’avviso di accertamento sia stato notificato nei termini previsti dalla legge, ma la cartella esattoriale sia arrivata dopo i tre anni. Devi sempre effettuare la contestazione, altrimenti ti ritroverai costretto a pagare i bolli auto arretrati.

In alternativa alla Commissione Tributaria territoriale, puoi presentare ricorso al Giudice (ricorso in autotutela), indirizzandolo alla Regione.

Poi, nel caso in cui dovessi ricevere la notifica per un preavviso di fermo auto o di pignoramento, puoi impugnare anche tale notifica facendo leva sull’avvenuta prescrizione del bollo auto non pagato.

Lo stralcio delle cartelle esattoriali

Un’eventuale cartella esattoriale legata a un bollo auto non pagato può rientrare nello stralcio a patto che:

  • La cartella sia relativa al periodo 2000-2010;
  • Il tuo debito non superi i 5.000 euro;
  • Il tuo reddito non superi i 30.000 euro.

Ti ricordiamo che i proprietari morosi possono sempre decidere di sanare la loro posizione attraverso i portali online che le Regioni mettono a disposizione, oppure tramite le agenzie territoriali Aci. La sanatoria prevedere il pagamento di sanzioni che variano in base al ritardo accumulato, dall’1,5% al 30%.