Tra le imposte da pagare ogni anno, il bollo auto è uno delle più importanti. In Toscana, come accade in qualsiasi altra Regione italiana, il versamento dell’imposta deve essere effettuato da tutti coloro che possiedono un veicolo iscritto al Pubblico Registro Automobilistico. La tassa automobilistica regionale, è bene ricordarlo, non è un’imposta legata alla circolazione bensì una tassa sulla proprietà che viene riscossa annualmente indipendentemente dal fatto che il veicolo sia utilizzato o meno. Inoltre, sul calcolo dell’imposta bisogna incidono diversi fattori. Vuoi sapere come determinare l’importo del bollo auto in Toscana e se hai diritto a qualche agevolazione? Nella nostra guida trovi tutte le informazioni di cui hai bisogno per non fare errori.
Bollo auto Regione Toscana: come funziona?
Partiamo da un assunto: il bollo auto in Toscana è una tassa annuale dovuta da tutti coloro che risultano essere proprietari del veicolo iscritto al Pubblico Registro Automobilistico (PRA). Si tratta, quindi, di un’imposta sulla proprietà e non una tassa legata all’uso per cui è dovuta a prescindere dal fatto che il veicolo sia o meno utilizzato nel corso l’anno.
Il calcolo dell’imposta è relativo ai 12 mesi e si calcola in base ad alcuni parametri che variano a seconda della categoria del veicolo (autoveicolo, motoveicolo, eccetera), dei suoi dati tecnici (potenza del mezzo in KW, classificazione euro, portata, peso complessivo), della sua destinazione (trasporto persone, trasporto merci) e dell’uso (proprio, privato, conto terzi).
Sono tenuti al pagamento del bollo auto in Toscana i residenti che risultano proprietari di veicoli, nell’ultimo giorno utile per il pagamento della tassa stessa. Nel caso in cui un autoveicolo viene venduto nel periodo compreso tra la data di scadenza e il termine ultimo per il rinnovo del pagamento, è obbligato al versamento della tassa l’acquirente. Se, invece, alla data della compravendita il bollo non risulta ancora scaduto, l’acquirente deve semplicemente collegarsi alla scadenza del precedente pagamento della tassa.
Infine, per quanto riguarda i veicoli acquistati presso un rivenditore che ha attivato il regime di interruzione dell’obbligo di pagamento, valgono le stesse regole previste per i veicoli di nuova immatricolazione.
Il calcolo del bollo in Toscana: il costo per kw
Tra i criteri più importanti da considerare nel calcolo del bollo auto in Toscana c’è la potenza del mezzo espressa in kW e indicata nel libretto di circolazione. Il costo per kilowatt varia a seconda della categoria di appartenenza del veicolo, ovvero fino a 100 kW oppure al di sopra dei 100 kW.
Sei residente nella Regione Toscana e il bollo auto è una delle imposte che non riesci a calcolare senza temere di sbagliare? In questo caso, il modo più semplice per farlo è consultare la tabella qui di seguito che incrocia il numero di kilowatt (kW) e la classe ambientale:
Classe Ambientale | Veicolo fino a 100 kW |
---|---|
Euro 0 | 3,47 € al kW fino a 100 kW e 5,45 € in più per ogni kW supplementare |
Euro 1 | 3,35 € al kW fino a 100 kW e 5,37 € superata la soglia di 100 kW |
Euro 2 | 3,23 € al kW fino a 100 kW e 5,08 € superata la soglia di 100 kW |
Euro 3 | 3,12 € al kW fino a 100 kW e 4,91 € superata la soglia di 100 kW |
Euro 4, 5 e 6 | 2,71 € al kW fino a 100 kW e 4,26 € superata la soglia di 100 kW |
La scadenza del bollo
Per i veicoli già circolanti, il pagamento del bollo auto in Toscana deve essere effettuato nel corso del mese successivo alla scadenza dell’ultima tassa dovuta. Facciamo un esempio per rendere più chiaro il concetto: se il bollo scade a marzo devi eseguire il versamento entro il successivo mese di aprile.
Nel caso di veicolo nuovo di fabbrica, il primo bollo va pagato entro l’ultimo giorno del mese di immatricolazione. Se però quest’ultima avviene negli ultimi 10 giorni del mese, si può effettuare il pagamento entro l’ultimo giorno del mese successivo. Inoltre, se l’ultimo giorno del mese è un sabato o un festivo, la scadenza è posticipata al primo giorno feriale successivo.
Nel dettaglio ecco quali sono i termini di pagamento dell’imposta per i veicoli nuovi di fabbrica nella Regione Toscana:
- Autovetture a benzina, benzina + GPL, benzina + metano, ecodiesel, con potenza fino a 35 KW: il primo pagamento deve essere effettuato per un periodo superiore a sei mesi e fino alla scadenza di gennaio o luglio immediatamente successiva ai sei mesi predetti, per un massimo di 12 mesi;
- Autovetture a benzina, benzina + GPL, benzina + metano, ecodiesel , con potenza da 36 KW in poi: il primo pagamento deve essere effettuato per un periodo superiore ad otto mesi e fino alla scadenza di aprile, agosto o dicembre immediatamente successiva agli otto mesi predetti, per un massimo di 12 mesi;
- Autovetture con destinazione “privato noleggio senza conducente” con potenza fino a 35 KW, per le quali è consentito il versamento in forma semestrale: il primo pagamento deve essere effettuato per un periodo non inferiore a due mesi e fino alla scadenza di gennaio o luglio immediatamente successiva;
- Autovetture con destinazione “privato noleggio senza conducente” con potenza da 36 KW in poi, per le quali è consentito il versamento in forma quadrimestrale: il primo pagamento deve essere effettuato per un periodo non inferiore a due mesi e fino alla scadenza di aprile, agosto o dicembre immediatamente successiva;
- Automezzi pesanti (di peso complessivo a pieno carico non inferiore a 12 tonnellate), autocarri, autobus, autocaravan e altri autoveicoli speciali per i quali è consentito il pagamento in forma quadrimestrale: il primo pagamento deve essere effettuato per un periodo non inferiore a due mesi e fino alla scadenza di gennaio, maggio o settembre immediatamente successiva;
- Roulotte e altri veicoli soggetti a tassa fissa annua: il pagamento va effettuato versando l’intero importo fisso annuo, a prescindere dalla data di immatricolazione, con validità fino al 31 dicembre successivo.
Se parliamo di auto usate, acquistate in regime di esenzione da un rivenditore autorizzato, ricorda che valgono le stesse regole dei veicoli di nuova immatricolazione, qualora alla data dell’acquisto non ci sia un bollo in corso di validità. Anche in questo caso facciamo un esempio per semplificare il concetto: auto con bollo con scadenza dicembre 2022, veicolo consegnato al rivenditore autorizzato a febbraio 2023. In questo caso è tenuto al pagamento il vecchio proprietario. E ancora: autoveicolo con bollo in scadenza ad aprile 2022, veicolo consegnato al rivenditore autorizzato a marzo 2023. In questo caso chi acquista il veicolo dopo la scadenza del bollo segue le regole del primo pagamento per i veicoli nuovi.
Per calcolare l’importo dovuto e la decorrenza dell’imposta, è sempre consigliabile, al fine di evitare possibili errori, utilizzare il servizio online bollo ACI Toscana.
Come pagare il bollo in Toscana?
Il pagamento bollo auto in Toscana può avvenire attraverso differenti modalità, tra cui:
- La piattaforma regionale dei pagamenti IRIS
- I Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) aderenti al circuito pagoPA, e le reti ad essi aderenti (es. Delegazioni ACI, Tabaccherie, Studi di consulenza, Uffici Postali, eccetera);
- App Telepass.
Ti ricordiamo che gli eventuali costi di transazione sono stabiliti dal gestore del circuito. Inoltre, non sono accettati i pagamenti effettuati presso il canale postale con bollettino diverso dal modello “Bollettino Postale PA”.
A chi spetta lo sconto del bollo
Per le seguenti categorie di veicoli è prevista una riduzione della tassa automobilistica in Toscana:
- Veicoli storici ultraventennali: gli autoveicoli e i motoveicoli di età compresa tra 20 e 29 anni, iscritti in uno dei registri ASI, Storico Lancia, Italiano FIAT, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI, in possesso del Certificato di Rilevanza Storica rilasciato da detti registri annotato sulla carta di circolazione, usufruiscono di una riduzione del 50% sull’importo del bollo auto.
- Veicoli alimentati esclusivamente a GPL o gas metano: le autovetture e gli autoveicoli ad uso promiscuo omologati per la circolazione esclusivamente con alimentazione a GPL o gas metano, purché conformi alle direttive CEE in materia di emissioni inquinanti, sono soggetti al pagamento di 1/4 della tassa automobilistica prevista per i corrispondenti veicoli a benzina.
Chi ha diritto all’esenzione del bollo auto?
L’esenzione completa dal pagamento del bollo auto riguarda le seguenti tipologie di veicoli:
- Veicoli ultratrentennali non circolanti: l’esenzione è automatica e non occorre quindi presentare alcuna domanda (non è neppure necessario che siano iscritti in un registro storico). Attenzione: se il veicolo ultratrentennale è posto in circolazione su strade e aree pubbliche è prevista una tassa di circolazione su base forfettaria annuale: 29,82 euro per gli autoveicoli e 11,93 euro per i motoveicoli;
- Veicoli delle Onlus e delle organizzazioni di volontariato: sono esentati dal pagamento del bollo i veicoli di proprietà delle Onlus e delle organizzazioni di volontariato iscritte nel registro regionale. In entrambi i casi i mezzi devono essere adibiti ad ambulanze di trasporto o automediche, al trasporto di organi e sangue, al servizio di protezione civile, e al trasporto di persone in determinate condizioni, di proprietà delle organizzazioni di volontariato iscritte nel registro regionale;
- Veicoli adibiti al trasporto di minori trapiantati: sono esentati dal pagamento delle tasse automobilistiche regionali i veicoli di proprietà dei genitori o di chi esercita la responsabilità genitoriale o del tutore dei minori che abbiano ricevuto un trapianto di organi, di tessuti o di cellule staminali emopoietiche adibiti al trasporto di detti minori;
- Veicoli destinati al servizio antincendio: sono esentati del bollo auto i veicoli esclusivamente destinati al servizio di estinzione degli incendi, individuati nei piani operativi annuali provinciali antincendi boschivi (AIB) e di proprietà dei comuni, delle unioni dei comuni, delle province, degli enti parco regionali e nazionali, delle organizzazioni di volontariato iscritte nel registro regionale e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus), iscritte nell’anagrafe delle ONLUS;
- Veicoli destinati alla mobilità dei cittadini portatori di handicap o invalidi: con limitazione di cilindrata fino a 2000 cc per i veicoli a benzina, fino a 2800 cc per i veicoli diesel e fino a 150 kW per i veicoli elettrici;
- Esenzione per esportazione temporanea extra-comunitaria: per autocarri, trattori stradali e relativi rimorchi e semirimorchi è possibile richiedere un’esenzione temporanea del bollo auto in caso di esportazione temporanea di tali mezzi al di fuori del territorio dell’Unione Europea. Tale esenzione è riconosciuta per un periodo di permanenza all’estero non inferiore a dodici mesi, documentato dalla relativa certificazione doganale;
- Perdita di possesso del veicolo per furto o demolizione: l’intestatario del veicolo non è tenuto al pagamento della tassa automobilistica regionale nei casi di perdita di possesso del veicolo per furto regolarmente denunciato e demolizione del veicolo certificata;
- Veicoli elettrici: le auto elettriche godono dell’esenzione dal pagamento del bollo auto per cinque anni a decorrere dalla data di prima immatricolazione. Alla fine di questo periodo, si deve corrispondere una tassa pari a 1/4 dell’importo previsto per i corrispondenti veicoli a benzina, mentre per i motocicli ed i ciclomotori la tassa automobilistica deve essere corrisposta per intero.
Risparmia sul bollo auto con Telepass e approfitta del Cashback
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Con l’App Telepass ti basta selezionare la targa del veicolo, verificare il costo, pagare e scaricare la quietanza di pagamento. Il costo del bollo viene calcolato in automatico (dovrai solo fare tap su Garage > Dettagli > Paga alla voce Bollo) e con il servizio gratuito Memo, che ti ricorda automaticamente le scadenze di tutti i tuoi veicoli, come bollo, assicurazione auto e revisione, non dovrai più temere multe e sanzioni per il mancato pagamento.
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