Il Codice della Strada obbliga tutti i veicoli a fermarsi quando scatta il semaforo giallo, pena una multa e la decurtazione dei punti sulla patente.

A quasi ognuno di noi sarà capitato, almeno una volta, di veder scattare il giallo e accelerare: è bene sapere che quest’azione non è consentita, se non in un paio di circostanze. In questo articolo vediamo nel dettaglio cosa prevede il Codice della Strada, come si possono evitare le multe dovute al transito con il semaforo giallo e quando è possibile fare ricorso.

Passaggio con il semaforo giallo: cosa prevede il Codice della Strada

L’articolo 41, comma 10 del Codice della Strada sancisce che tutti i veicoli sono obbligati a fermarsi in corrispondenza dei punti di arresto semaforici durante il periodo di accensione della luce gialla. L’unica eccezione è fatta per i veicoli che, durante il passaggio tra la luce verde e la luce gialla, si trovano così vicini alla barra di arresto da non potersi più fermare in condizioni di sicurezza. In questo caso sono tenuti a proseguire e sgombrare l’incrocio con prudenza e nel minor tempo possibile.

Chi pensa che sia corretto accelerare per riuscire a passare prima che scatti il rosso, dunque, dovrà ricredersi: la luce gialla è sempre e indiscutibilmente un indicatore di arresto, perché avvisa l’automobilista che entro pochi secondi scatterà il rosso.

La multa per i veicoli che passano con il semaforo giallo

Come appena appurato, dunque, passare con il semaforo giallo significa commettere una violazione del codice stradale, che equivale a transitare con il rosso. In quanto tale, prevede il pagamento di una multa con decurtazione dei punti della patente. L’importo della sanzione è diverso a seconda dell’orario in cui viene commessa l’infrazione:

  • Dalle 07:00 alle 22:00 la multa è pari a 163 €;
  • Dalle 22:01 alle 06:59 è pari a 200 €.

Oltre alla sanzione, se il passaggio con il giallo viene effettuato da un neopatentato, verranno decurtati 12 punti sulla patente, mentre per tutti gli altri sono previsti 6 punti in meno. Pagando entro 5 giorni dal ricevimento della sanzione (notificata di persona o tramite recapito a domicilio) si avrà una riduzione del 30%.

Semaforo giallo: quando si può passare e quando è vietato?

Gli unici a non essere sanzionabili sono quei veicoli che, al momento del passaggio tra luce verde e luce gialla, si trovano in prossimità della barra di arresto e per fermarsi dovrebbero frenare bruscamente. Un’improvvisa frenata comporterebbe infatti rischi maggiori, in termini di sicurezza, di quelli che si avrebbero se il veicolo continuasse a passare con il giallo. Come anticipato nei precedenti paragrafi, questo è dunque l’unico caso in cui il veicolo può attraversare l’incrocio anche con luce gialla, purché lo faccia nel minor tempo possibile. Quando si verificano queste circostanze, l’automobilista non rischia né la multa né la decurtazione dei punti sulla patente.

La multa viene infatti applicata tenendo in considerazione i tempi necessari a una tempestiva reazione del conducente. Se tra lo scatto del giallo e il transito del veicolo passano almeno 3 secondi, si ritiene che il conducente abbia avuto tempo per rallentare e arrestare il veicolo. Quindi, se il veicolo non si ferma, il soggetto è sanzionabile. Se invece il passaggio del veicolo avviene in un tempo inferiore ai 3 secondi dallo scatto della luce gialla, la sanzione non è applicabile.

Cosa succede in caso di semaforo giallo lampeggiante

In caso di semaforo giallo lampeggiante, invece, gli automobilisti possono proseguire con la dovuta prudenza, a bassa velocità, rispettando le regole stradali di precedenza.

Cosa succede se ci si ferma con le ruote al di fuori della barra di arresto

Capita anche che si acceleri istintivamente per riuscire a oltrepassare il giallo, ma poi ci si ripensi all’ultimo momento. In questo caso, se il veicolo si arresta con le ruote al di fuori della barra di stop, è considerato ugualmente sanzionabile. Quando si verifica questo evento la multa non è salata come per chi passa con il giallo, ma c’è comunque un importo da corrispondere a seconda della fascia oraria: 

  • Dalle 7:00 alle 22:00: 42 €;
  • Dalle 22:01 alle 6:59: 56 €.

A questi importi si deve aggiungere la decurtazione di 2 punti sulla patente. Non succede nulla invece a chi, anche dopo aver accelerato, si ferma all’ultimo momento prima della barra di arresto. 

È possibile contestare una multa per semaforo giallo?

Al fine di far chiarezza su eventuali contestazioni, con la nota 67906/2007 il Ministero dei Trasporti ha precisato la durata prevista per legge della luce gialla nei semafori. Si tratta di 3, 4 e 5 secondi sulla base della velocità dei veicoli in arrivo pari, rispettivamente, a 50, 60 e 70 km/h.

Se si ritiene di non aver commesso un’infrazione, per contestare la multa per passaggio con luce gialla saranno necessarie delle prove che dimostrino l’insussistenza della sanzione. Prima di fare ricorso è utile sapere che la Corte di Cassazione non prende in considerazione contestazioni basate sulla breve durata della luce gialla, anche se tuttora la maggior parte degli automobilisti si appella a questa motivazione.

Nella stessa nota, a scanso di malintesi, il Ministero evidenzia che nei semafori posti su strade soggette a traffico pesante (veicoli di lunghezza massima pari a 18,75 m quali autocarri, autobus, tram ecc.) la durata della luce gialla è impostata a 4 secondi anche per velocità di 50 km/h. A scopo di omogeneità, si adottano in genere tempi fissi di 4 secondi su strade urbane e 5 secondi su strade extraurbane.

Quando si può contestare la multa

Alla luce di questo, la multa per passaggio con semaforo giallo è contestabile solo nei casi in cui:

  • Il verbale viene notificato 90 giorni dopo aver commesso l’infrazione;
  • Il conducente dimostra di non essersi potuto fermare con la luce gialla per una situazione grave e urgente (come il malore di un passeggero);
  • La foto scattata dalla telecamera a comprova della violazione presenta delle irregolarità (per esempio se la targa non è leggibile).

Se sussiste uno di questi tre casi, il ricorso può essere effettuato tramite prefettura entro 60 giorni dalla notifica, oppure dal giudice di pace entro 30 giorni.