A gennaio 2025 è stato pubblicato il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti che regolamenta il trasporto delle biciclette in auto tramite accessori omologati. La misura punta a rendere più chiare le regole e a garantire standard di sicurezza più elevati durante la circolazione.
Fino al 21 gennaio 2025 era obbligatorio collaudare presso la Motorizzazione Civile le attrezzature come portabici, portasci e portabagagli sui veicoli. Questi vincoli, oltre a essere limitanti, avevano un costo maggiore per gli utenti.
Al momento, non è più necessario rispettare questi adempimenti. Tuttavia, è importante avere sempre con sé i certificati di omologazione di tutte le attrezzature accessorie presenti sul veicolo. In questo modo, si possono esibire insieme all’assicurazione auto in caso di controllo da parte delle forze dell’ordine.
Vediamo nel dettaglio cosa dice la nuova normativa sul trasporto delle biciclette in auto e come viaggiare in modo sicuro per strada.
Le nuove regole per il trasporto delle biciclette in auto
Sempre più città hanno scelto di intraprendere una serie di iniziative per promuovere il ciclismo. In aiuto arrivano anche gli incentivi, come il bonus bicicletta, che stanno contribuendo ad avvicinare sempre più persone a questo tipo di mobilità sostenibile.
Contemporaneamente si registra una crescita significativa del cicloturismo in Italia. Sempre più turisti scelgono la bici come strumento per scoprire il territorio. Questo fenomeno sottolinea l’importanza di rendere più semplice il trasporto delle biciclette in auto.
Come anticipato, il Decreto introduce molte semplificazioni. Riassumendo, le nuove normative stabiliscono:
- Nessun aggiornamento della carta di circolazione – non è necessario andare in Motorizzazione per la visita tecnica;
- I dispositivi di illuminazione, i portabici e il portatarga devono essere omologati – tutti gli equipaggiamenti citati devono avere il marchio di omologazione e il relativo certificato;
- La gestione delle luci del veicolo può non essere automatica – non è richiesto l’accendersi o lo spegnersi automatico delle luci mediante il collegamento o lo scollegamento della spina di alimentazione del portabici;
- I limiti di sporgenza del portabiciclette non possono superare 30 cm – il portabici con le biciclette non può sporgere lateralmente oltre 30 cm dalle luci posteriori e deve rispettare il limite di larghezza del veicolo di 2,55 m; le biciclette non rientrano nei carichi difficilmente percepibili, consentendo di trasportare bici di tutte le taglie come fino a settembre 2023;
- Il posizionamento della targa nella struttura amovibile può avvenire in due modi – è possibile applicare la targa originale del veicolo smontandola dal portatarga oppure utilizzare la targa ripetitrice rilasciata dalla Motorizzazione, garantendo sempre la leggibilità della targa durante la circolazione, così da evitare il rischio di sanzioni per targa illeggibile.
Dubbi e criticità del nuovo Decreto sul portabici
Nonostante tutte le semplificazioni permangono alcuni dubbi e criticità sul nuovo Decreto, soprattutto per le strutture applicate al portellone anziché al gancio di traino, che possono comunque nascondere le luci posteriori.
Resta quindi da chiarire se continuano a valere le Circolari del MIT del 6 settembre e del 12 ottobre 2023, o se tali circolari siano state abrogate dal nuovo decreto.
Un altro punto controverso riguarda il pannello retroriflettente a strisce diagonali bianche e rosse da 50×50 cm per i carichi sporgenti. Il decreto considera i portabagagli, portascì e portabiciclette sul gancio di traino come carichi sporgenti posteriori (art. 164 CdS), quindi in teoria sarebbe necessario applicare uno o due pannelli bianco-rossi.
Tuttavia, alcuni costruttori ritengono che le luci ripetitrici garantiscano già sufficiente visibilità, rendendo inutile la segnalazione aggiuntiva.
Per i portabici installati sul tetto del veicolo, invece, non è richiesta alcuna annotazione sulla carta di circolazione. Occorre soltanto rispettare l’altezza massima del carico prevista dalla normativa.
Come trasportare le biciclette in auto in sicurezza
In conclusione, per trasportare le biciclette in auto in modo sicuro e nel rispetto della normativa, è fondamentale utilizzare portabici omologati, sia posteriori (su gancio traino o portellone) sia da tetto. Tutti i dispositivi devono avere il marchio di omologazione e il relativo certificato, da esibire in caso di controllo.
È necessario rispettare i limiti di sporgenza laterale e posteriore previsti dal Codice della Strada, assicurare la stabilità delle biciclette durante il viaggio e garantire la corretta visibilità di luci e targa. Per i portabici da tetto, oltre al rispetto dell’altezza massima del veicolo, non è richiesta alcuna annotazione sulla carta di circolazione.
Infine, controlli periodici durante il viaggio permettono di verificare che le biciclette siano ancora saldamente fissate.








